D.L. sugli acconti IRPEF 2025: pubblicata in Gazzetta la legge di conversione

La Legge 19 giugno 2025, n. 86, di conversione del D.L. 23 aprile 2025, n. 55, relativo agli acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2025, n. 142.

Il D.L. n. 55/2025 è stato convertito in Legge senza modificazioni.

 

La Legge in argomento è entrata in vigore il 22 giugno 2025.

 

Le misure introdotte dal Decreto dettano disposizioni in tema di determinazione degli acconti sul reddito delle persone fisiche dovuti per l’anno 2025.

 

Il comma 1 dell’articolo 1 del D.L. convertito in legge, apporta una modifica diretta e specifica all’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.

La modifica consiste nella sostituzione dell’espressione “i periodi d’imposta 2024 e 2025” con “il periodo d’imposta 2024“. Ciò significa che la disciplina particolareggiata per la determinazione degli acconti IRPEF, originariamente prevista dal D.Lgs. n. 216/2023 per estendersi anche all’anno d’imposta 2025, viene ora circoscritta esclusivamente al periodo d’imposta 2024.

 

Il decreto prevede anche la copertura finanziaria delle disposizioni. Gli oneri derivanti dal comma 1 dell’articolo 1 del D.L. 23 aprile 2025, n. 55, sono valutati in 245,5 milioni di euro per l’anno 2025. Per la loro copertura, il decreto stabilisce una corrispondente riduzione del “Fondo di cui all’articolo 1, comma 519, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213”. Inoltre, per garantire la compensazione degli oneri in termini di “fabbisogno e indebitamento”, anch’essi stimati in 245,5 milioni di euro per il 2025, si ricorre a una corrispondente riduzione del “Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente”, istituito dall’articolo 1, comma 511, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. In un’ottica di pianificazione pluriennale, il comma 2 dell’articolo 1 prevede un incremento del “fondo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 886, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207” di 245,5 milioni di euro per l’anno 2026.

Settore turistico: accordo per la formazione e l’inserimento lavorativo di rifugiati

Firmato un protocollo d’intesa triennale con l’obiettivo di accompagnare all’autonomia le persone presenti nel sistema di accoglienza (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 19 giugno 2025).

Il Governo e le parti sociali del settore del Turismo hanno sottoscritto un protocollo d’intesa triennale firmato il 19 giugno 2025, alla vigilia della Giornata mondiale del rifugiato, con l’obiettivo di accompagnare all’autonomia le persone presenti nel sistema di accoglienza,  rispondendo contemporaneamente al fabbisogno di manodopera espresso dalle imprese.

Coordinandosi sia a livello nazionale, sia sui territori, i ministeri coinvolti (Lavoro e politiche sociali, Interno, Turismo) ed EBNT (Ente bilaterale nazionale del turismo che riunisce Federalberghi, FIPE, FIAVET, FAITA, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL e UILTUCS – UIL) individueranno i beneficiari dell’intesa tra i titolari di protezione internazionale o temporanea e altre categorie di cittadini stranieri in condizione di vulnerabilità con permessi di soggiorno che consentono l’attività lavorativa. La rete territoriale dell’EBNT offrirà percorsi formativi dedicati e altre misure di politica attiva del lavoro e promuoverà esperienze nelle aziende associate per quanti li completano, con l’obiettivo di un successivo inserimento lavorativo.

In questo modo, viene riproposto un modello già sperimentato nel settore delle costruzioni, grazie a un protocollo analogo. Questa collaborazione tra Governo e parti sociali è coerente con i principali documenti di indirizzo internazionali, comunitari e nazionali, oltre che con il Testo Unico dell’Immigrazione, che prevede il coinvolgimento attivo delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nelle politiche migratorie e di integrazione.

CCNL Metalmeccanica Industria: respinto il dialogo sul rinnovo del contratto

Le associazioni datoriali ribadiscono le loro precondizioni senza fornire ulteriori elementi alla ripresa della trattativa

A seguito dello sciopero avvenuto il 20 giugno 2025, le Organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno partecipato alla riunione, presieduta dalla Ministra del lavoro, insieme alla parte datoriale Federmeccanica e Assistal.

La Ministra del lavoro ha espresso la disponibilità, del Ministero, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a sostenere la vertenza contrattuale mettendo a diposizione le competenze del dicastero. Federmeccanica e Assistal, invero, hanno sottolineato la loro indisponibilità a discutere del rinnovo del contratto di settore, dei minimi tabellari, in termini di definizione del loro valore e di soluzioni che si collochino fuori dalla previsione IPCA . 

Inoltre, le OO.SS. hanno ribadito la grave anomalia di questa vertenza, che non ha mai avuto un confronto concreto sul quale incardinare la trattativa, e sottolineato la volontà a discutere senza pregiudiziali, partendo dai contenuti della piattaforma presentata. 

Pertanto, le sigle sindacali hanno dichiarato la necessità di riaprire il negoziato senza posizioni pregiudiziali lasciando al tavolo la capacità di trovare tutte le mediazioni e la Ministra, a conclusione dell’incontro, ha sottolineato l’intenzione di accompagnare questa vertenza richiamando tutte le parti a riaprire il dialogo.

La riunione si è conclusa senza la definizione di una data per il proseguimento del confronto a causa della indisponibilità delle associazioni datoriali Federmeccanica e Assistal. 

Legge di bilancio 2025: i chiarimenti dell’Agenzia sui Bonus edilizi

L’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni operative sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2025 in materia di detrazioni per interventi di recupero edilizio, efficienza energetica (Ecobonus), miglioramento sismico (Sismabonus) e Superbonus (Agenzia delle entrate, circolare 19 giugno 2025, n. 8/E).

L’Agenzia, con il nuovo documento di prassi, fa il punto sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 in materia di bonus edilizi. Spazio anche a chiarimenti sugli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, in tema di Superbonus per condomìni e Onlus e sulla ripartizione della detrazione in dieci quote annuali.

 

Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Il comma 54 della Legge di bilancio 2025 modifica l’articolo 16-bis, comma 3-ter, del TUIR. La modifica anticipa l’applicazione dell’aliquota di detrazione ridotta al 30% per le spese agevolate, estendendola anche agli anni 2025, 2026 e 2027. Precedentemente, tale riduzione era prevista solo per le spese sostenute nel periodo 2028-2033. Restano escluse da questa riduzione al 30% le spese per interventi di sostituzione di gruppi elettrogeni di emergenza esistenti con generatori a gas di ultima generazione, per le quali la detrazione rimane al 50%.

 

Il comma 55, lettera a), proroga le agevolazioni per l’Ecobonus fino al 31 dicembre 2027. Per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, le aliquote di detrazione sono rimodulate e fisse per tutte le tipologie di interventi agevolati, ad eccezione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili1. Le aliquote sono:

  • 36% per le spese sostenute nel 2025;

  • 30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027. 

Tali detrazioni sono elevate se gli interventi sono realizzati da titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

  • 50% per le spese sostenute nel 2025;
  • 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Le nuove aliquote si applicano a tutte le tipologie di interventi agevolati dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, inclusi quelli che fino al 2024 prevedevano detrazioni più elevate (es. interventi su parti comuni condominiali o interventi congiunti di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica).

I limiti di detrazione e di spesa per singola unità immobiliare rimangono invariati.

 

Recupero del patrimonio edilizio

Il comma 55, lettera b), n. 1), della Legge di bilancio 2025 modifica l’articolo 16 D.L. n. 63/2013.

Per le spese documentate relative agli interventi indicati nell’articolo 16-bis del TUIR, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, e ad esclusione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
– 36% delle spese sostenute nel 2025;

– 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Il limite massimo di spesa rimane a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è elevata, sempre entro il massimale di 96.000 euro, se le spese sono sostenute da titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:
– 50% per le spese sostenute nel 2025;

– 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

 

Sismabonus

Il comma 55, lettera b), n. 2), poi, introduce il nuovo comma 1-septies.1 nell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013, il quale stabilisce che le detrazioni del Sismabonus (commi da 1-bis a 1-septies) spettano anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, con misure fisse per tutte le tipologie di interventi agevolati:

  • 36% per l’anno 2025;

  • 30% per gli anni 2026 e 2027.

Anche in questo caso, la detrazione è elevata per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

  • 50% per l’anno 2025;

  • 36% per gli anni 2026 e 2027.

Queste nuove aliquote si applicano a tutte le tipologie di interventi Sismabonus, comprese quelle che in precedenza beneficiavano di detrazioni più elevate (es. passaggi di classe di rischio, interventi su parti comuni condominiali, demolizione e ricostruzione da parte di imprese con successiva alienazione).

I limiti di spesa ammessi alle detrazioni (es. 96.000 euro per unità immobiliare) restano confermati.

Bonus mobili

Il comma 55, lettera b), n. 3), proroga il bonus mobili per le spese sostenute nel 2025, mantenendo lo stesso limite di spesa di 5.000 euro previsto per il 2024.

 

La Legge di bilancio 2025 esclude dall’Ecobonus e dal bonus recupero del patrimonio edilizio gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, in linea con la Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia. L’esclusione non si applica a microcogeneratori (anche se a combustibili fossili), generatori a biomassa e pompe di calore ad assorbimento a gas. I sistemi ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica) possono continuare a beneficiare dell’agevolazione.

Anche il Superbonus esclude le spese sostenute nel 2025 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche a combustibili fossili. Tuttavia, se prima del 1° gennaio 2025 è stata presentata la CILA (o istanza per titolo abilitativo in caso di demolizione/ricostruzione), l’intervento di sostituzione di tali caldaie, anche se realizzato nel 2025, continua a rilevare ai fini del miglioramento di almeno due classi energetiche.

Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Gli articoli 14, comma 3-quinquies (Ecobonus), e 16, commi 1 (recupero del patrimonio edilizio), e 1-septies.1 (Sismabonus) del D.L. n. 63/2013 prevedono aliquote di detrazione maggiorate per interventi su unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Le maggiorazioni spettano a condizione che il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (inclusa nuda proprietà e proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) sull’unità immobiliare. La titolarità deve sussistere all’inizio dei lavori o al momento del sostenimento della spesa, se antecedente. Il familiare convivente o il detentore dell’immobile (locatario o comodatario) non possono beneficiare delle aliquote maggiorate, ma solo di quelle non maggiorate (36% per il 2025, 30% per il 2026 e 2027).

Per “abitazione principale” si intende quella in cui la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, come definito dall’articolo 10, comma 3-bis del TUIR. La maggiorazione si applica anche se l’immobile è la dimora abituale di un familiare del contribuente. Se si possiedono due immobili, uno proprio e uno di un familiare, si fa riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile. La maggiorazione spetta anche per interventi su pertinenze già vincolate all’abitazione principale. Se l’unità immobiliare non è abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta a condizione che lo diventi al termine dei lavori.

Per il “Sismabonus acquisti” e gli interventi di ristrutturazione di interi fabbricati, l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione. Lo stesso vale per l’acquisto o la costruzione di box o posti auto pertinenziali.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, la maggiorazione si applica alla quota di spese imputata al singolo condomino che rispetti i requisiti di titolarità e destinazione ad abitazione principale. Gli altri condòmini fruiscono delle aliquote non maggiorate. Questi chiarimenti valgono anche per condomini minimi e interi edifici di un unico proprietario. Se l’immobile cessa di essere abitazione principale in successivi periodi d’imposta, il contribuente può comunque continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata.

 

Superbonus

Il comma 56, lettera a), modifica la disciplina del Superbonus aggiungendo il nuovo comma 8-bis.2 all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020.

La detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 (prevista per condomini, persone fisiche su edifici da due a quattro unità immobiliari anche di unico proprietario, e ONLUS/ODV/APS) spetta solo se al 15 ottobre 2024 risultava:

  • presentata la CILA (per interventi diversi da quelli condominiali);
  • adottata la delibera assembleare e presentata la CILA (per interventi condominiali);
  • presentata l’istanza per il titolo abilitativo (se gli interventi comportano demolizione e ricostruzione).

Il comma 56, lettera b), introduce inoltre il nuovo comma 8-sexies nell’articolo 119, che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale opzione può essere esercitata tramite dichiarazione dei redditi integrativa da presentarsi entro il 31 ottobre 2025 (termine per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024). Se dalla dichiarazione integrativa emerge un maggior debito d’imposta, la maggiore imposta dovuta va versata senza sanzioni e interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2024.

Per le spese sostenute dal 2024 in poi, la detrazione Superbonus è sempre ripartita in dieci quote annuali.