L’esonero contributivo per le imprese di navigazione

Fornite le modalità di fruizione del beneficio contributivo (INPS, circolare 25 settembre n. 129).

Con la circolare in argomento, l’INPS ha illustrato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi una stabile organizzazione nello Stato italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli stati dell’Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) o navi battenti bandiera dei medesimi stati adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività a esso assimilate (articolo 6, D.L. n. 457/1997). Inoltre, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative relative per la fruizione dell’agevolazione.

In particolare, l’esonero contributivo previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 457/1997 riguarda la contribuzione assicurativa e previdenziale dovuta per i lavoratori marittimi imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale italiano e si riferisce alla contribuzione sia a carico delle imprese di navigazione, sia a carico dei lavoratori marittimi imbarcati.

La misura dell’esonero in argomento è pari alla totalità dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti per i marittimi imbarcati, fatto salvo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – Solimare.

La circolare in commento, peraltro, individua le navi ammissibili alle agevolazioni contributive, le condizioni di accesso ai benefici contributivi e i lavoratori per i quali opera l’esonero. Completano il documento le istruzioni per la compilazione delle denunce Uniemens.

 

 

CCNL Federcasa: iniziato il tavolo delle trattative

Durante l’incontro i Sindacati hanno illustrato i contenuti della piattaforma

IL 24 settembre si è svolto il primo incontro tra Federcasa e le organizzazioni sindacal Fps-Cisl, Uil-Fpl, Fesica-Confsal CISL, UIL FPL, FESICA-CONFSAL per l’avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL Federcasa 2025-2027.

Durante l’incontro i sindacati hanno illustrato i contenuti della piattaforma rivendicativa unitaria.

In particolare:

Trattamento Economico: i sindacati chiedono un adeguato incremento salariale finalizzato alla tutela del potere d’acquisto, al fine di recuperare l’inflazione relativa al triennio 2022-2024. Si è inoltre richiesto un aumento del valore del buono pasto, l’incremento della quota aziendale.

Classificazione del Personale: i sindacati chiedono meglioramenti sul sistema di classificazione per valorizzare le professionalità e ridefinire profili e mansioni.

Tutele normative: sono state avanzate proposte per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, con nuovi congedi e permessi e maggiore flessibilità per il lavoro agile.
I sindacati chiedono, inoltre, l’introduzione di una specifica “indennità di  rischio” per le attività più esposte. 
Sono stati fissati i prossimi incontri per il 28 e 29 ottobre 2025.  

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Rinnovo contrattuale per il 2023-2027: previsti aumenti retributivi e Una Tantum per i dipendenti Fairo


Lo scorso 7 agosto 2025 si è svolto l’incontro tra la delegazione Fairo e le Sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo che si è concluso con la sigla dell’accordo di rinnovo della Parte Specifica del CCNL Fairo per il periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2027, per tutti i dipendenti delle compagnie aeree straniere operanti in Italia e affiliate a Fairo.


Con tale accordo, vengono stabiliti i nuovi minimi retributivi mensili con decorrenza 1° luglio 2025, 1° luglio 2026 e 1° luglio 2027.

























































Livello Minimi
dal 1° luglio 2025
Minimi
dal 1° luglio 2026
Minimi
dal 1° luglio 2027
Q/1S 2.390,90 2.463,21 2.523,47
1 2.271,40 2.339,97 2.397,12
2a 2.170,55 2.235,99 2.290,52
2b 2.082,55 2.145,29 2.197,58
3 1.990,75 2.050,75 2.100,75
4 1.913,30 1.970,97 2.019,03
5 1.857,85 1.913,83 1.960,49
6 1.805,73 1.860,14 1.905,48
7 1.721,55 1.773,31 1.816,44
8 1.717,25 1.768,89 1.811,92

Il rinnovo prevede la corresponsione a tutti i lavoratori, entro il mese di settembre 2025, di un importo forfettario Una Tantum pari a:


1.600,00 euro, per il periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2024;


400,00 euro, per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025.


Con decorrenza 1° luglio 2025, l’accordo prevede l’aumento del contributo aziendale al Fondo Prevaer dal 2,5% al 3%. In tema di assistenza sanitaria integrativa, il contributo aziendale viene elevato a 240,00 euro.


L’importo a titolo di indennità giornaliera ex art. 15, co. 4, con decorrenza 1° luglio 2025, passa da 4,10 euro a 5,73 euro. L’aumento dei rimborsi per missioni dal 2% al 6%.


L’accordo stabilisce inoltre la maggiorazione della retribuzione dal 10% al 15% per i lavoratori turnisti quando il turno ricade di domenica.


Infine, l’accordo prevede per i lavoratori con 15 anni di anzianità di servizio 10 ore annue di permesso retribuito da utilizzare a pena di decadenza, anche in modo frazionato, entro il 30 dicembre di ogni anno.


Le Parti hanno concordato di incontrarsi entro il prossimo 30 settembre 2025.

Modifiche al provvedimento dell’Agenzia delle entrate sulla vendita di titoli di accesso

Il provvedimento n. 356768/2025 dell’Agenzia delle entrate introduce modifiche al precedente provvedimento n. 223774/2019 recante misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate.

Il provvedimento n. 223774/2019 ha dettato le misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro della cultura, del 12 marzo 2018. Il medesimo provvedimento, inoltre, contiene, al Capo IV, alcune modifiche ai provvedimenti già emanati in materia di biglietterie automatizzate, al fine di rendere coerenti tali provvedimenti alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 232/2016 e dalla Legge n. 145/2018.

 

Avendo le associazioni di categoria degli operatori di settore rappresentato alcune problematiche tecniche emerse in fase di applicazione della normativa, con specifico riferimento alla vendita dei titoli di accesso effettuata da alcuni paesi al di fuori della Unione Europea, l’Agenzia delle entrate ha disposto alcune modifiche al Capo II e al Capo VI.

In particolare, il provvedimento interviene sulle modalità di identificazione, in fase di registrazione, dell’utente che vuole acquistare titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica, consentendo, altresì, per un periodo limitato, di dichiarare che un sistema, che già sia stato riconosciuto idoneo dall’Agenzia delle entrate, è idoneo anche rispetto alle modifiche apportate dal provvedimento.

 

Nel dettaglio, dunque, il documento apporta modifiche a specifiche sezioni del provvedimento del 2019. Le principali novità sono:

 

– Sostituzione del punto 4.3 – Identificazione dell’utente acquirente: Viene aggiornata la procedura di registrazione per l’utente che acquista online (“utente acquirente”). La nuova procedura prevede:

  • acquisizione dei dati: oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo email e numero di cellulare, il sistema deve acquisire anche il “mezzo di comunicazione” scelto dall’utente per ricevere le informazioni di riscontro;
  • conferma della registrazione: la fase di conferma (“riscontro”) avviene utilizzando come strumenti sia il numero di telefono cellulare sia il “mezzo di comunicazione prescelto”. Tale modifica consente all’utente di ricevere una One Time Password (OTP) non solo tramite SMS, ma anche attraverso una chiamata vocale analogica al numero di cellulare dichiarato;
  • verifica e assegnazione: il sistema deve verificare che il numero di cellulare sia associato a un unico utente e assegnare “univoche credenziali di accesso”.

– Sostituzione del punto 12.4 – Procedura di idoneità semplificata e temporanea: per i sistemi di biglietteria già riconosciuti idonei dall’Agenzia secondo provvedimenti precedenti (del 2001, 2002 e 2008), viene introdotta una procedura semplificata per dichiarare la conformità alle nuove regole.
Questa procedura è valida per un periodo massimo di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Il titolare del sistema deve presentare un’unica comunicazione all’Agenzia delle entrate contenente:

– gli estremi del provvedimento di idoneità già ottenuto;

– una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, che il sistema è conforme alle nuove prescrizioni del punto 4.3;

– una seconda dichiarazione che le modifiche apportate per la conformità “non ne inficiano il livello di garanzia fiscale”.

 

Questa semplificazione è stata introdotta per “consentire agli operatori l’adeguamento dei sistemi già approvati alle novità introdotte unitamente ad un congruo periodo utile al perfezionamento del processo amministrativo”.

 

– Sostituzione del punto 12.5 – Modalità di comunicazione: la comunicazione per la procedura semplificata deve essere firmata digitalmente e trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in una data che sia “antecedente a quella di inizio dell’utilizzo del sistema modificato”.

 

– Sostituzione dell’Allegato A: Viene aggiornata e sostituita la versione delle “Specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate”.