Variazione catastale e Superbonus: le comunicazioni dell’Agenzia

In tema di Superbonus, l’Agenzia delle entrate rende note le modalità con le quali viene inviata al contribuente apposita comunicazione nei casi in cui non risulti presentata la dichiarazione di variazione catastale nonché le modalità per regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse (Agenzia delle ntrate, provvedimento 7 febbraio 2025, n. 38133).

L’art. 1, comma 86, della Legge n. 213/2023 stabilisce che l’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus) verifichi, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di variazione catastale (articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701) anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

 

Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

L’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente le informazioni, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, per consentire all’intestatario catastale di regolarizzare la sua posizione ovvero di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, sulla base dei quali non si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione nel caso di specie.

 

 Le informazioni rese disponibili ai contribuenti sono:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

  • identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificati dalla legge n. 234 del 2021;

  • invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

La comunicazione, contenente le suddette informazioni, viene inviata al domicilio digitale ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed è resa anche disponibile nel Cassetto fiscale del contribuente.

Gli intestatari catastali che hanno avuto conoscenza delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare le omissioni attraverso la presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Esonero contributivo per lavoratrici madri anche per le intermittenti

Il beneficio può essere riconosciuto anche alle occupate a tempo indeterminato con questa tipologia di contratto (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 5 febbraio 2025, n. 2).

Lo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) può essere esteso alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Ad affermarlo è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella risposta all’interpello in commento avanzato dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT).

In sostanza, i commi 180 e 181 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023 prevedono per il triennio 2024-2026 una decontribuzione totale della quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri con 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. La medesima misura è prevista in via sperimentale per il 2024 anche per lavoratrici madri di 2 figli, sino al compimento del decimo anno di età del figlio minore.

Sul piano oggettivo, l’agevolazione riguarda esclusivamente la quota dei contributi a carico delle dipendenti, traducendosi in un incremento della busta paga utile a contrastare il preoccupante fenomeno dell’abbandono del mondo del lavoro da parte delle lavoratrici madri.

Sotto quest’ultimo profilo, la misura consiste in un intervento a sostegno delle lavoratrici madri che – a seguito dell’esenzione dall’aliquota contributiva INPS, normalmente trattenuta dallo stipendio – beneficiano di un incremento della retribuzione netta. Si tratta, dunque, di un intervento volto non a promuovere la stabilità dei rapporti di lavoro, quanto piuttosto ad incrementare i livelli retributivi riconosciuti alle lavoratrici madri e a sostenere il reddito delle famiglie con figli minori, senza determinare alcun vantaggio specifico per i datori di lavoro.

Da questo punto di vista, l’intervento sembra richiamare una misura affine, introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, comma 137 della Legge di bilancio per il 2022 (Legge n. 234/2021) che ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50% esclusivamente sulla quota a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Quest’ultima disposizione, analoga per ratio a quella in esame, è stata applicata a tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il lavoro intermittente (INPS, circolare n. 102/2023). .

Pertanto, il Ministero non ravvisa elementi ostativi a utilizzare il medesimo criterio interpretativo anche con riferimento allo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182 della Legge di bilancio 2024 la cui lettera, nell’individuare come ambito applicativo generale il “rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”, si limita a escludere espressamente dal beneficio in esame il solo lavoro domestico.

Quindi, tenuto conto della mancata espressa esclusione del lavoro intermittente e della specifica finalità di sostenere il reddito delle lavoratrici madri – esigenza ancora più evidente rispetto a lavoratrici poste in una posizione di maggiore fragilità connessa allo svolgimento di un contratto flessibile – il Dicastero ritiene coerente con la ratio della previsione normativa aderire a un’interpretazione estensiva della richiamata disposizione. Conseguentemente, il beneficio contributivo in argomento può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

CIPL Edilizia Artigianato Bolzano: stabilito l’importo EVR per l’anno 2025



Stabilito l’importo dell’Elemento variabile della retribuzione per impiegati ed operai


La Flc-Lbc insieme alla Feneal-Sgk/Uil, Filca-Sgb/Cisl, Fillea-Agb/Cgil e Usas-Bau hanno siglato un accordo in data 21 gennaio 2025, per la determinazione dell’importo dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2025 per le lavoratrici ed i lavoratori del settore edile artigiano della provincia di Bolzano. Con l’accordo è stato novellato l’art. 4 del CIPL riguardante l’EVR pari al 6% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del CCNL del 3 marzo 2022.
Nel corso dell’incontro si è reso noto l’esito positivo degli indicatori per la determinazione dell’EVR che verrà riconosciuto nella misura massima del 100%, fermo restando che a livello aziendale ogni impresa procede al calcolo dei due parametri aziendali, come stabilito dal CIPL 11 maggio 2023. Di seguito, gli importi relativi all’emolumento sono riportati in tabella.



















EVR Orario per gli operai
Livello Importo
1° livello 0,33
2°livello 0,38
3° livello 0,43
4° livello 0,46



























EVR mensile per gli impiegati
Livello Importo
1° livello 56,84
2° livello 66,51
3° livello 73,89
4° livello 79,58
5° livello 85,26
6° livello 102,31
7° livello 113,68

CCNL Occhiali Industria: nuovi minimi a febbraio



Prevista l’ultima tranche degli aumenti


Il CCNL del 4 dicembre 2023 sottoscritto dall’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (A.N.F.A.O.) assistita da Confindustria Moda e la Femca-Cisl, la Filctem-Cgil, la Uiltec-Uilapplicabile alle aziende che producono, in prevalenza, occhiali od articoli inerenti l’occhialeria (montature, lenti di qualsiasi materiale, astucci, galvanica, minuterie, ecc.) ha previsto nuovi minimi a decorrere dal 1°febbraio 2025.



































Livello Minimo
Q – Area Specialist.Gest. Consolid. 2.453,19
6 – Area Specialist.-Gest. Centrato 2.448,67
5S – Area Tecnica-Gest. Consolidato 2.323,29
5 – Area Tecnica-Gest. Centrato 2.242,18
4S – Area Qualificata Consolidato 2.075,54
4 – Area Qualificata Centrato 1.992,96
3S – Area Qualificata Base 1.936,25
3 – Area Operativa Consolidato 1.898,42
2 – Area Operativa Centrato 1.792,96
1 – Area Operativa Base 1.559,43

Ai lavoratori con qualifica di Quadro va aggiunto l’importo di 82,64 euro a titolo di indennità di funzione.