Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: nuovi chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 260/2024, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto della remissione in bonis per il mancato invio della comunicazione preventiva per il credito d’imposta R&S e Beni Strumentali.

L’articolo 6 del D.L. n. 39/2024 stabilisce che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione deve essere, poi, aggiornata al completamento degli investimenti.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, chiarisce che:

  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;

  • per investimenti effettuati a decorrere da 30 marzo 2024, il contribuente è tenuto: alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito e alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

Tuttavia, tali disposizioni non dispongono che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a ”pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ”fruizione” in compensazione.

 

La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

 

Ciò posto, l’Agenzia non condivide la soluzione prospettata dal contribuente di presentare la sola comunicazione a consuntivo in quanto, ai fini della fruizione del credito in oggetto, l’istante è tenuto a presentare la comunicazione di completamento dell’investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva. Per fruire del credito in argomento, l’istante dovrà, infatti, presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.

Trasmissione all’Anagrafe Tributaria delle somme erogate da operatori del settore assicurativo

Definite le modalità e i termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 dicembre 2024, n. 450686).

Con un nuovo provvedimento, l’Agenzia delle entrate sostituisce integralmente le disposizioni contenute nel precedente provvedimento n. 9649/2007 che definiva il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, della comunicazione dei dati relativi alle somme erogate ai danneggiati, da parte delle compagnie di assicurazione e degli altri soggetti del settore, rese ai sensi dell’articolo 7, comma tredicesimo, del D.P.R. n. 6051973.

 

In particolare, viene individuando il SID (Sistema di Interscambio Dati), già utilizzato per la comunicazione dei premi e contratti assicurativi, quale nuovo canale di trasmissione della comunicazione.

 

I soggetti obbligati alla comunicazione sono le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati. Tra tali soggetti sono compresi anche le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che sono stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazioni residenti all’estero, oppure che operano in Italia in libera prestazione di servizi. Sono, invece, esonerati dall’obbligo di comunicazione gli intermediari e gli altri operatori del settore che erogano somme di denaro in nome o per conto di imprese di assicurazione.

 

La comunicazione deve contenere:

  • le informazioni relative all’ammontare delle somme liquidate;

  • l’identificativo del sinistro;

  • il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

Le comunicazioni devono essere effettuate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.

 

Al fine della trasmissione dei dati deve essere utilizzato il software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione si considera effettuata a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicato mediante un esito di elaborazione (ricevuta).

Tale ricevuta riporterà le informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione, nonché i controlli effettuati e le tipologie di esito conseguenti alle elaborazioni.

Nel caso in cui la ricevuta riporti lo scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati dovranno inviare i dati relativi ai sinistri che risultano non essere stati acquisiti, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati,

Non verranno considerate tardive le comunicazioni correttive inviate entro 5 giorni lavorativi oltre la data stabilita.

La revisione del regime impositivo dei redditi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, che introduce, in attuazione della Legge delega sulla riforma fiscale, una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES).

Il nuovo Decreto si colloca all’interno del pacchetto di decreti legislativi attuativi della Legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ed entra in vigore il 31 dicembre prossimo.

Il testo normativo è composto da 21 articoli e contiene molte novità in materia fiscale (IRPEF e IRES).

 

Il Titolo I (articoli dall’1 al 7) contiene, in particolare, diposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi.

 

In materia di determinazione dei redditi dominicali e agricoli, sono apportate varie modificazioni agli articoli 28, 32, 34, 36, 56-bis e 81 del TUIR.

Nello specifico, all’articolo 1 del nuovo Decreto, si segnalano le seguenti novità rispetto alla normativa vigente.

Il comma 1 dell’articolo 32 del TUIR è sostituito dal seguente: “il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile”.

La norma specifica, inoltre, che le attività agrarie di cui al comma 2 dell’articolo 32 sono quelle produttive di reddito agrario.

Oltre ciò, vengono aggiunge all’elenco delle attività agricole quelle di seguito indicate:
– le attività di produzione di vegetali;

– le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.

All’articolo 34 del TUIR, dopo il comma 4, è aggiunto il comma 4-bis: “Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento“.

L’articolo 2 del D.Lgs. n. 192/2024 prevede, poi, che, in relazione ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell’AGEA, i contribuenti tenuti all’adempimento previsto dall’articolo 30 del TUIR, relativo alle variazioni inerenti alle qualità e classi di coltura, siano esonerati dal medesimo adempimento, al quale provvede la stessa AGEA.

 

A seguire, gli articolo 3 e 4 del nuovo Decreto revisionano la disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente, modificando gli articoli 10 (oneri deducibili) e 51 (determinazione del reddito di lavoro dipendente) del TUIR.

In particolare, sono apportate modificazioni sulle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente:

  • con riferimento ai contributi di assistenza sanitaria versati a Fondi integrativi, viene specificato che i fondi verso cui sono effettuati i versamenti devono essere iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi;

  • viene estesa anche ai familiari a carico la non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi e i premi versati dal datore di lavoro per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza o di gravi patologie;

  • vengono modificati i criteri di determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti aidi servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Resta ferma la quota massima di non concorrenza di tale

  • componente del reddito che è pari a euro 258,23;

  • dipendenti, identificandolo nel prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione

  • viene modificato l’articolo 51, comma 5, del TUIR al fine di specificare la documentazione relativa alle somme per i rimborsi di spese di viaggio e trasporto,necessaria affinché tali spese non concorrano alla formazione del reddito. In particolare viene stabilito che tali spese siano “comprovate e documentate”.

L’articolo 4 precisa che le suddette modifiche si applicano alle componenti del reddito di lavoro dipendente percepite a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

Gli articolo 5 e 6, modificando gli articoli 17 (tassazione separata) e 54 (determinazione del reddito di lavoro autonomo) del TUIR, intervengono sulla disciplina dei redditi di lavoro autonomo.

In particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera a) sostituendo la lettera g-ter) dell’articolo 17, comma 1 del TUIR prevede che l’imposta si applichi separatamente ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica o professionale, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta.

L’articolo 5, comma 1, lettera b), invece, sostituisce interamente l’articolo 54 del TUIR. Nello specifico:

  • si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, analogo a quello vigente per i redditi di lavoro dipendente: “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta”;

  • si specifica che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde; il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente; il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.

Si specifica che le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Il nuovo articolo 54-bis del TUIR, al comma 1, riproduce il testo vigente del comma 1-bis dell’articolo 54 del TUIR, che stabilisce in quali casi le plusvalenze di beni strumentali concorrono a formare il reddito. Viene deciso, inoltre, che la plusvalenza sia costituita, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

Il nuovo articolo 54-octies del TUIR reca, poi, disposizioni in materia di determinazione di alcune tipologie di redditi da assimilare fiscalmente a quello di lavoratore autonomo.

Sempre l’articolo 5 del nuovo D.Lgs. n. 192/2024, inserisce nel TUIR il nuovo articolo 177-bis diretto a disciplinare specificamente e per la prima volta, la disciplina delle operazioni straordinarie e delle trasformazioni concernenti le società costituite per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (società tra professionisti). In particolare, il nuovo articolo stabilisce che i conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, comunque riferibili all’attività artistica o professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

 

Con l’articolo 7 del nuovo D.Lgs. viene anche modificato l’articolo 68 del TUIR, introducendo, con riferimento alle cessioni di immobili e terreni edificabili acquistati per effetto di donazione, un nuovo criterio di calcolo delle plusvalenze soggette a tassazione.

 

In attesa della piena attuazione dei criteri direttivi  della legge delega per la riforma fiscale, con particolare riferimento alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società a determinate condizioni, alla razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili nonché dei criteri di determinazione del reddito d’impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi attraverso il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, sono introdotte disposizioni che limitano le ipotesi di doppio binario su alcuni componenti reddituali e norme di semplificazione delle modalità di accesso e di applicazione dei regimi di riallineamento di cui agli articoli da 9 a 14 (articolo 8, D.Lgs. n. 192/2024).

 

Con l’articolo 15 vengono, poi, introdotte modifiche agli articoli 84 (Riporto delle perdite), 172 (Fusione di società), 173 (Scissione di società) e 181 (Perdite fiscali) del TUIR (DPR 917 del 1986), in materia di riporto delle perdite fiscali da parte dei soggetti passivi IRES nelle operazioni straordinarie.

 

All’articolo 16 si introduce nell’ordinamento nazionale la disciplina fiscale del nuovo istituto della scissione mediante scorporo di cui all’articolo 2506.1 C.C., integrando le disposizioni contenute nell’articolo 173 (Scissione di società) del TUIR.

 

Infine, le nuove norme intervengono:

  • sulla disciplina fiscale dei conferimenti di aziende e di partecipazioni e delle relative plusvalenze e minusvalenze (articolo 17);

  • sulla disciplina della liquidazione (articolo 18);

  • sulla disciplina della «tonnage tax» (articolo 19);

  • sul regime delle società di comodo (articolo 20).

 Cessazione partita IVA, diritto alla fruizione dei crediti d’imposta edilizi

L’Agenzia delle entrate chiarisce se la chiusura dell’attività professionale e la cancellazione della partita IVA possa precludere l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da prestazioni Superbonus 110% (Agenzia delle entrate, risposta 13 dicembre 2024, n. 255).

Il caso trattato dall’Agenzia delle entrate riguarda un geometra in procinto di chiudere la propria partita IVA per cessazione dell’attività professionale in dubbio sulla possibilità di poter utilizzare i crediti fiscali derivanti da prestazioni Superbonus 110% per le annualità 2025/2026/2027.

 

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che la chiusura dell’attività professionale non impedisce all’istante di continuare ad utilizzare i crediti d’imposta da ”Superbonus”, presenti nel proprio cassetto fiscale, in compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

 

Pertanto nel caso di specie, in presenza delle condizioni per fruire del credito, l’istante potrà continuare ad utilizzare i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale in compensazione con le imposte riferite alla propria sfera personale, anche laddove i medesimi siano maturati nell’ambito della propria attività professionale, ovvero siano stati acquistati in tale contesto, non essendo contemplato dalle norme di riferimento alcun impedimento all’uso dei crediti nel caso di cessazione dell’attività professionale.

 

L’Agenzia specifica, infine, che i predetti crediti non potranno essere utilizzati direttamente in sede di dichiarazione annuale, ma solo nel modello F24.