IVA: esenzione per prestazioni proprie case di riposo e simili


Possono essere fatturate in esenzione da IVA le rette chieste per i servizi di alloggio, per i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona nonché per le altre prestazioni accessorie a questi ultimi, che si rende agli ospiti portatori di handicap psichici. (Agenzia delle entrate – Risposta 27 aprile 2022, n. 221)


 


Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria, un’impresa sociale senza scopo di lucro, la cui attività attuale consiste nel fornire assistenza sociale non domiciliare in favore di soggetti con disturbi psichiatrici, intende ampliare la propria attività avviando delle unità abitative in cui attuare programmi residenziali di “abitare supportato”, che non prevedono l’assistenza continua, ma si fondano sul sostegno offerto da operatori non stabilmente presenti nell’appartamento assegnato all’utente. All’utente verrà addebitata dalla Società una retta che include sia l’utilizzo dell’appartamento all’interno del quale risiederà, sia il supporto nello svolgimento delle attività quotidiane nonché l’utilizzo delle strutture comuni (“Club House”). Tra i servizi forniti vi sono le utenze domestiche (Acqua, luce, gas e immondizia), l’assicurazione a copertura dell’immobile e del suo contenuto, le manutenzioni ordinarie dell’immobile, l’accompagnamento a visite mediche ordinarie, attività pomeridiane. La Società chiede pertanto il corretto trattamento ai fini IVA di tali prestazioni.
Secondo il parere del Fisco, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 21) del dpr n. 633 del 1972 (Decreto Iva) sono esenti dall’imposta le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.
Come chiarito in diversi documenti di prassi, l’esenzione in argomento ha carattere oggettivo, essendo per la sua applicazione rilevante solo la riconducibilità dei servizi resi tra quelli ivi indicati e non anche la natura giuridica del soggetto prestatore.
Stante, pertanto, il carattere oggettivo dell’esenzione in oggetto, si ritiene che possano essere fatturate in esenzione da IVA le rette chieste dall’Istante per i servizi di alloggio, per i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona nonché per le altre prestazioni accessorie a questi ultimi, che rende ai suoi ospiti portatori di handicap psichici.


Questionario online Cassa Mutua Nazionale

Con circolare 5/2022 della Cassa Mutua Nazionale è stato comunicato che dallo scorso 20 Aprile e fino al 5 Maggio p.v., è stato avviato un questionario online per conoscere, analizzare e predisporre una migliore assistenza e le più idonee prestazioni da dedicare alle situazioni di fragilità presenti nella platea degli iscritti.

È sempre più necessario farsi carico degli specifici bisogni espressi dagli iscritti e, in particolare, di quelli che si trovano in situazioni di fragilità.
Per definire ed attuare idonee iniziative è, però, indispensabile avere maggiore conoscenza circa le condizioni di tutti gli iscritti, individuando quei soggetti ai quali rivolgere una particolare attenzione.
A tal fine, è stata predisposta un’indagine conoscitiva sanitaria, programmata tramite la piattaforma web e sarà disponibile dal 20 aprile al 5 maggio, sul sito istituzionale www.cmn.bcc.it il cui accesso avviene tramite credenziali.
Lo scopo di tale indagine facoltativa è quello di individuare le categorie degli iscritti in possesso di:
– Invalidità al 100% con Indennità di Accompagnamento;
– Invalidità civile superiore ai due terzi;
– patologie relative ad assistiti fragili e con cronicità.

Anticipazione dell’indennità di vacanza contrattuale per il pubblico impiego

Stabilita, dal corrente mese di aprile, l’anticipazione dell’indennità di vacanza contrattuale dell’anno 2022, al personale appartenente al Pubblico Impiego

La Legge di Bilancio 2022  prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’ anticipazione e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:
– dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,30%
– dal 1° luglio 2022 0,50%
Precisazioni per il personale appartenente ai comparti Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca, Sanità, Funzioni Locali e alle corrispondenti Aree
Per il personale appartenente ai comparti Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca, Sanità, Funzioni Locali e alle corrispondenti Aree, l’importo dell’IVC 2022 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dai vigenti CCNL di riferimento.
Per il personale dirigente appartenente alla PCM per il quale non è stato ancora definito il CCNL 2019-2021 l’importo dell’IVC 2022 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dal vigente CCNL 2016-2018.
Tali importi si aggiungono a quello relativo all’IVC in godimento dal 2019 e andranno rideterminati all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sulla base del nuovo stipendio.

Cassa Edile di Caserta: Contributi in vigore dall’1/1/2022



La Cassa Edile della Provincia di Caserta, pubblica la nuova contribuzione in vigore dal 1° gennaio 2022


 


Cassa Edile Caserta – Riepilogo contributi dall’1/1/2022































































DESCRIZIONE

A CARICO DITTA

A CARICO DIPENDENTE

TOTALE

CASSA EDILE 1,875 0,375 2,250
QUOTE TERRITORIALI DI ADESIONE CONTRATTUALE 1,050 1,050 2,100
QUOTE NAZIONALI DI ADESIONE CONTRATTUALE 0,225 0,225 0,450
ENTE UNICO DI FORMAZIONE 1,000 0 1,000
ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE 2,530 0 2,530
R.L.S.T. 0,500 0 0,500
FONDO SANITARIO NAZIONALE 0,600 0 0,600
FONDO PREPENSIONAMENTO 0,200 0 0,200
FONDO” SOST. AL CREDITO “ 0,100 0 0,100
FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE 0,100 0 0,100
FONDO INIZ. TERRITORIALI DI SETTORE 0,100 0 0,100
TOTALE 8,280 1,650 9,930


Le percentuali di cui sopra devono essere calcolate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, sul trattamento economico per le festività in vigore sull’E.d.r. e sull’ E.E.T..