CIPL Edilizia Perugia e Terni: stabilita l’erogazione dell’EVR 2025

Stabilita l’erogazione dell’elemento variabile della retribuzione fino ad un massimo di 75,00 euro

La Fillea-Cgil Umbria ha reso noto, mediante nota stampa, la sottoscrizione dell’accordo, siglato in data 15 gennaio 2025, per l’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione per il 2025 per i dipendenti del settore edile, artigianato, piccola e media industria e cooperative, delle province di Perugia e Terni.
Tra gli indicatori considerati vi sono la crescita della produttività, il rispetto degli obiettivi contrattuali e le performance aziendali aggregate. Come riportano le Sigle, l’importo dell’emolumento mensile oscilla da un minimo di 37,00 euro per il 1° livello fino a 75,00 euro, sulla base dei livelli di inquadramento. 

CCNL Rai: siglato il rinnovo

Previsti a livello economico nuovi aumenti ed un importo a titolo di Una Tantum

Lo scorso 23 gennaio è stata siglata da Rai-Radio Televisione Italiana e e Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater e Confsal-Libersind l’ipotesi di accordo per i quadri, impiegati ed operai Rai.
Dal punto di vista economico, sono previsti nuovi aumenti:
– con riferimento ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato al 6/4/1995, al livello 3, pari a 100,00 euro così distribuiti: dal 1° maggio 2025 70,00 euro, dal 1° giugno 2026 30,00 euro;
– con riferimento ai lavoratori assunti  a tempo indeterminato dopo il 6/4/1995 al livello 3, pari a 130,00 euro così distribuiti:  1° maggio 2025 90,00 euro, dal 1° giugno 2026 40,00 euro.
 Per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, viene, inoltre, corrisposto un importo a titolo di Una Tantum pari a:
– ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato al 6/4/1995: un importo pari a 650,00 euro;
– ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato dopo il 6/4/1995: un importo pari a 900,00 euro.
Tali importo deve essere riproporzionato in relazione al periodo effettivamente svolto e viene erogato con le competenze del mese di aprile 2025.
In merito alla disciplina dell’apprendistato, la durata viene definita in base al titolo di studio ed i lavoratori sono inquadrati ad un livello inferiore rispetto a quello finale per tutto il periodo.

Collegato Lavoro: le modifiche all’obbligo dei tesserini di riconoscimento nei cantieri

La Legge n. 203/2024 ha modificato l’articolo 304, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, prevedendo l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006 (INL, nota 23 gennaio 2025, n. 656).

Con la nota in commento, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha illustrato le modifiche introdotte dal recente Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) alla disciplina relativa all’obbligo di esposizione dei tesserini di riconoscimento nei cantieri edili. Si tratta della modifica dell’articolo 304, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 che ha previsto l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006.

In particolare, le disposizioni di legge abrogate introducevano, nell’ambito dei cantieri edili, l’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla; l’abrogazione deriva dal fatto che i suddetti obblighi sono già previsti dalle seguenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008: articolo 26, comma 8; articolo 20, comma 3 e articolo 21, comma 1, lett. c.

Il regime sanzionatorio

Pertanto, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili si applicano ora le seguenti disposizioni:
– il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’articolo 26, comma 8, è sanzionato dall’articolo 55, comma 5, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008;
– il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’articolo 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008.

Nel caso effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni:
– il lavoratore autonomo che non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c, è sanzionato dall’articolo 60, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
– il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell’articolo 20, comma 3, è sanzionato dall’articolo 60, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. 

 

 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: sottoscritto il contratto 2023-2025



Previsti aumenti retributivi, nuovi profili professionali e assistenza sanitaria integrativa


Con nota stampa del 24 gennaio 2025, la Cisl-Fp ha comunicato la sottoscrizione definitiva del rinnovo del CCNL Uneba 2023-2025 per le lavoratrici ed i lavoratori del settore sociosanitario e assistenziale. Il rinnovo segue la preintesa siglata lo scorso dicembre. Il rinnovo stabilisce novità sia dal punto di vista economico che normativo. Per quel che concerne l’aspetto economico, è previsto un incremento medio lordo del 10,4% per il livello 4S, pari a 145,00 euro, divisi in 3 tranches:
70,00 euro da ottobre 2024;
50,00 euro da luglio 2025;
25,00 euro da marzo 2026.
Di seguito, le tabelle retributive con gli importi dei minimi e le relative decorrenze. 






























































Livello Minimo 1.10.2024 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026
Quadro 1.957,15 2.023,82 2.057,15
1 1.840,65 1.903,35 1.934,70
2 1.735,81 1.794,93 1.824,49
3S 1.607,64 1.662,40 1.689,78
3 1.549,40 1.602,17 1.628,56
4S 1.467,86 1.517,86 1.542,86
4 1.421,27 1.469,69 1.493,89
5S 1.397,99 1.445,61 1.469,42
5 1.363,01 1.409,44 1.432,66
6S 1.328,08 1.373,32 1.395,94
6 1.293,12 1.337,17 1.359,20

Tra le novità presenti nel rinnovo, è presente una nuova classificazione del personale, con la presenza di alcune figure professionali, quali: educatori, con inquadramento unificato al livello 3S; OSS con nuovo inquadramento unico al 4S e l’abolizione del 7° livello per il personale addetto alla pulizia e fatica. Per la maternità obbligatoria è prevista una retribuzione al 100%. Vengono riconosciuti ed inclusi nell’orario di lavoro i tempi di vestizione per 15 minuti. Inoltre, sono previste misure innovative per contrastare le molestie di genere e promuovere l’inclusione nei luoghi di lavoro. Sono state inserite le clausole contrattuali per i contratti a termine con una soglia di stabilizzazione aumentata al 30%, dando così maggiore sicurezza per i lavoratori precari. 
Dal 1° gennaio 2026, l’assistenza sanitaria integrativa è incrementata di 2,00 euro a carico del datore di lavoro.