Scadenza imminente per il 730 precompilato: ultimi giorni per l’invio

C’è tempo fino al 30 settembre per presentare il 730 precompilato. Un mese in più per il modello Redditi, che va inviato entro il 31 ottobre 2025 (Agenzia delle entrate, comunicato 25 settembre 2025).

L’Agenzia delle entrate ricorda la scadenza per la presentazione del modello 730 precompilato, fissata per il 30 settembre 2025.

 

Dai primi dati, tra i cittadini che hanno già inviato la dichiarazione in autonomia circa 6 su 10 hanno scelto la “modalità semplificata”, che offre un percorso guidato senza campi né codici e un’interfaccia intuitiva. Da un primo bilancio sui 730 già trasmessi in autonomia dai cittadini, circa 6 modelli su 10 sono stati inviati in modalità semplificata: lo scorso anno, a una settimana dal termine, erano il 52%. Inoltre, sempre considerando i 730 semplificati, il 41% è stato accettato così come predisposto dal Fisco

 

L’Agenzia delle entrate ha attivato misure di comunicazione, come l’invio di promemoria tramite l’app “IO”, per sollecitare i contribuenti che non hanno ancora completato l’invio della loro dichiarazione. Nella modalità semplificata, non è necessario conoscere i campi della dichiarazione né i codici da indicare: è infatti il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, come validati o integrati/modificati dal contribuente.

 

Per quanto riguarda le modalità di consultazione e invio, i contribuenti possono accedere nell’applicativo, disponibile sul sito dell’Agenzia, tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). È prevista anche la possibilità di delegare un familiare o una persona fidata per gestire l’invio online. In alternativa. In alternativa, si può inviare una PEC o presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia. Un mese in più per il modello Redditi, che va inviato entro il 31 ottobre 2025.

 

In aggiunta, l’Agenzia offre diverse risorse informative, tra cui guide dettagliate e video tutorial disponibili sui canali social e sul sito ufficiale, per supportare i cittadini nel processo di invio della dichiarazione.

Comuni montani: agevolazioni per il lavoro agile e giovanile

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione dei territori di montagna (Legge 12 settembre 2025, n. 131).

Sulla Gazzetta ufficiale del 19 settembre scorso è stata pubblicata la Legge n. 131/2025 recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Il provvedimento, entrato in vigore il 20 settembre 2025, con l’articolo 26 dispone misure per l’agevolazione del lavoro agile nei comuni montani.

Per gli anni 2026 e 2027, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero contributivo spetta per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano di cui all’articolo 2, comma 2 della medesima legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli anni successivi a quelli sopra indicati, l’esonero è limitato, per il 2028 e il 2029, al 50% nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e, per il 2030, al 20% nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della misura i premi e i contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’agevolazione in argomento, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Un’agevolazione fiscale è poi prevista dall’articolo 25 della legge a favore delle imprese montane esercitate da giovani. 

Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all’articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell’attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, nonché alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei citati comuni, e i cui soci siano per più del 50% persone fisiche che alla data di avvio dell’attività non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d’imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d’imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n.  241/1997, in misura pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro, e l’imposta calcolata applicando al medesimo reddito l’aliquota del 15%. Quale condizione, è richiesto che l’attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell’anno solare di riferimento.

Il comma 2 dell’articolo 25 disciplina poi il caso specifico dei territori dei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ove insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla Legge n. 482/1999, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.

Il credito d’imposta è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

CCNL Agricoltura Operai e florovivaisti: approvata la piattaforma per il rinnovo del contratto

Richiesto aumento salariale del 6,5% nel biennio 2026-2027

Dopo il percorso di consultazione, avviato in tutto il territorio nazionale, nei giorni scorsi gli attivi unitari di Fai, Flai e Uila hanno approvato all’unanimità la piattaforma per il rinnovo del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti 2026-2029. La piattaforma persegue l’obiettivo di rafforzare i diritti e valorizzare la professionalità e le competenze di oltre un milione di lavoratrici e lavoratori. 

La piattaforma, oltre alla richiesta di aumento salariale del 6,5% nel biennio 2026-2027, contiene anche una proposta sullo sviluppo del settore, a partire dalla richiesta di valorizzazione dei lavoratori stagionali, di garanzia della continuità lavorativa in un settore caratterizzato da una intrinseca stagionalità, di integrazione di quelli stranieri, nonché della qualificazione dei rapporti di lavoro e delle professionalità.

Particolare importanza è dedicata anche ai temi della bilateralità, welfare contrattuale, permessi, mercato del lavoro, sistema degli appalti e contrasto alla violenza di genere. Fai, Flai e Uila, in particolare, ritengono indispensabile rafforzare il sistema delle relazioni sindacali nel settore, per assicurare un mercato del lavoro legale, tracciabile e più efficiente. Le richieste dei Sindacati sono volte a dare piena applicazione alla L. n. 199/2016, istituendo Sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità in tutti i territori ma anche potenziando i compiti e le attività proprie degli enti bilaterali, soprattutto sul versante del welfare, della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della formazione. 

La piattaforma sarà inviata alle controparti affinchè si apra presto la fase delle trattative e si possa giungere in tempi brevi al rinnovo del contratto. 

Semilavorati auriferi ai fini dell’applicazione del reverse charge

Un’associazione ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate sulla definizione di semilavorati auriferi e sull’applicabilità del regime di reverse charge (Agenzia delle entrate, risposta 22 settembre 2025, n. 13).

Nel caso di specie, l’Associazione istante chiede se il regime del reverse charge possa essere applicato a componenti auriferi finiti come chiusure e castoni, considerandoli “semilavorati”.

 

Nella risposta, l’Agenzia premette che l’articolo 17, quinto comma, del Decreto IVA prevede che “per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato”.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del D.P.R. n. 150/2002, sono da intendersi semilavorati “i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio”.

 

Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione del citato articolo 17, quinto comma, la risposta alla consulenza giuridica n. 13/2020 ha già avuto modo di chiarire che con l’espressione ”materiale d’oro” e ”prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi” il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall’oro da investimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge n. 7/2000.

 

In particolare, secondo l’U.I.C., nella nozione di ”materiale d’oro” rientrano tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione e la caratteristica di ”semilavorato” è costituita dall’essere un prodotto privo di uno specifico uso e funzione, vale a dire dall’impossibilità di utilizzare il materiale essendo necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l’utilizzo da parte del consumatore finale”.

 

Secondo quanto chiarito dalla risoluzione n. 161/E/2005, non rientrano nell’ambito dei semilavorati le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali in quanto trattasi di beni che, avendo completato il loro specifico processo produttivo, sono da considerare prodotti finiti e non materia prima destinata alla lavorazione.

 

La fattispecie presentata dall’Associazione non è dissimile da quella analizzata nella risoluzione del 2005. I beni elencati (mollette, moschettoni, chiusure, ecc.) non presentano differenze apprezzabili rispetto a montature e chiusure. Per le loro caratteristiche intrinseche, questi manufatti non sono destinati alla lavorazione o trasformazione, bensì all’assemblaggio/montatura, e vi concorrono in qualità di prodotti finiti.
Pertanto, in conformità con i chiarimenti già forniti, l’Agenzia ritiene che per l’acquisto e le importazioni di tali manufatti non possa trovare applicazione il meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5, del Decreto IVA. L’imposta deve, quindi, essere assolta nei modi ordinari.