PUC: la copertura contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

Il premio speciale unitario per l’assicurazione dei partecipanti ai Progetti utili alla collettività è fissato per il 2024 a 1,04 euro per singola giornata (INAIL, circolare 27 febbraio 2025, n. 19).

L’INAIL ha fornito indicazioni sulla tutela assicurativa dei beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) (D.M. n. 156/2023 emanato in applicazione dell’articolo 6, comma 5-bis, quarto periodo del D.L. n. 48/2023). 

In particolare, il premio speciale unitario per l’assicurazione dei partecipanti ai PUC è fissato, per l’anno 2024, nella misura di 1,04 euro per singola giornata di attività prestata a cui va aggiunta l’addizionale ex ANMIL pari all’1% prevista dall’articolo 181 del D.P.R. n. 1124/1965. 

Il premio speciale unitario è stato calcolato sulla base del limite minimo di retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, stabilita, per il 2024, in 46,87 euro e delle attività
previste per i PUC.

Il premio viene aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione a eventuali variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Le prestazioni dovute

I lavoratori impegnati nel PUC, in caso di infortunio o di malattia professionale riconosciuti dall’INAIL, hanno diritto, per effetto dell’estensione della relativa copertura assicurativa, alle medesime prestazioni previste in favore della generalità dei lavoratori assicurati, quali l’indennità per inabilità temporanea assoluta, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle a favore dei superstiti, previste dal D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni, nonché le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative, oltre alle altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall’INAIL alla generalità dei lavoratori dipendenti e parasubordinati assicurati. 

L’assicurato è tenuto a dare notizia di qualunque infortunio gli accada, anche di lieve entità, nonché a denunciare la malattia di sospetta origine professionale comunicando, al Comune o all’amministrazione pubblica titolare del PUC, l’identificativo e la data di rilascio del relativo certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. 

I soggetti assicuranti

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 156/2023 all’allegato 1 specifica che possono essere titolari dei PUC i comuni, anche in forma associata e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, a tal fine convenzionate con i comuni, tra cui possono rientrare anche le società partecipate dagli stessi comuni, a condizione che vengano rispettati specifici criteri stabiliti dalla norma in esame.

CIRL Commercio Confcommercio Valle d’Aosta: firmato il nuovo accordo quadro

L’accordo disciplina il contratto a tempo determinato prevedendo una durata massima non superiore a 6 mesi o 10 mesi nel periodo 1°gennaio – 31 dicembre

Il 25 febbraio è stato sottoscritto  da Confcommercio Imprese per l’Italia – Regione Valle d’Aosta, Fisascat- Cisl VdA, Uil VdA l’accordo quadro territoriale per la stagionalità delle aziende che applicano il CCNL Commercio Confcommercio disciplinando la fattispecie dei contratti a tempo determinato stipulati in località a prevalente vocazione turistica, all’interno del territorio della Valle d’Aosta.
L’accordo ha decorrenza immediata sino al 28 febbraio 2026.
Il verbale prevede che il contratto a termine stagionale non può avere durata superiore ai sei mesi e, complessivamente, a dieci mesi per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Le parti si incontreranno entro il 30 settembre per adeguare il contenuto dell’accordo alle nuove esigenze socio-economiche delle imprese del terziario valdostane, impegnandosi reciprocamente ad intraprendere un percorso di valorizzazione della contrattazione di secondo livello.

CCNL Energia e Petrolio: al via le trattative per il rinnovo

Per i Sindacati la trattativa va chiusa il più presto possibile a garanzia del potere d’acquisto dei salari

Nei giorni scorsi sono iniziati tra i rappresentanti delle aziende del settore, insieme a Confindustria Energia ed ai segretari generali della Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, i negoziati per il rinnovo del contratto del settore energia e petrolio. 
In apertura il presidente di Confindustria Energia ha sottolineato il valore e la solidità del sistema di relazioni industriali del settore, un elemento cruciale per affrontare le sfide poste dalla transizione energetica, dalla decarbonizzazione e dalle nuove dinamiche geopolitiche. Ha evidenziato come il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali siano indispensabili per garantire un futuro sostenibile al settore. Il Presidente ha inoltre ribadito il ruolo centrale del contratto collettivo come strumento per assicurare equilibrio e stabilità, auspicando che il negoziato possa rappresentare un’opportunità per valorizzare il contributo di tutti gli attori coinvolti e rafforzare il legame tra competitività e coesione sociale.
Le tempistiche del rinnovo contrattuale richiedono un percorso negoziale proficuo e una forte responsabilità sociale da parte delle imprese, con l’obiettivo di concludere la trattativa nel più breve tempo possibile. Prioritario è garantire il potere d’acquisto dei salari e confermare il valore del contratto come strumento di governo del settore, in un momento di profondo cambiamento del modello di sviluppo e di transizioni già in atto.

CIPL Edilizia Industria Cremona: verificati i parametri per l’EVR provinciale 2024



All’accertamento territoriale per il riconoscimento dell’EVR da corrispondere nel 2025 sono risultati positivi solo tre parametri


Il 19 febbraio scorso L’Associazione Costruttori Ance Cremona, Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil concordano che la verifica territoriale dei parametri individuati per il riconoscimento dell’EVR ha accertato la positività dei 3 parametri su 4.
Pertanto, l’EVR provinciale da corrispondere in rate mensili nell’anno 2025 agli operai, tecnici e agli impiegati in forza, da parte delle imprese è pari al 75% del 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del CCNL 3 marzo 2022.
Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR provinciale 2024 devono rispettare la procedura di accertamento dei parametri aziendali da attivarsi entro il 15 luglio 2025.






































Operai Paga Base EVR Provinciale 4% 2 parametri positivi aziendali 1 parametro positivo aziendale
      EVR aziendale al 75% valore orario EVR aziendale valore orario 65% del 75% di EVR Prov.
Operaio IV 7,67 0,23 0,23 0,14
Operaio III 7,12 0,21 0,21 0,13
Operaio II 6,41 0,19 0,19 0,12
Operaio I 5,48 0,16 0.16 0,10

 
























































Impiegati Paga Base EVR Provinciale 4% 2 parametri positivi aziendali 1 parametro positivo aziendale
      EVR aziendale al 75% valore orario EVR aziendale valore orario 65% del 75% di EVR Prov.
1° CAT SUP. E QUADRI 1894,71 56,84 56,84 36,96
1° CATEGORIA 1705,23 51,15 51,15 33,24
2°CATEGORIA 1421,02 42,63 42,63 27,70
ASSISTENTE TECNICO 1326,31 39,78 39,78 25,85
3° CATEGORIA 1231,56 36,94 36,94 24,01
4° CATEGORIA 1108,41 33,25 33,25 21,61
4° CATEGORIA (1° imp.) 947,36 28,41 28,41 18,46